1. PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Premesso che:
a) l’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui
il consumatore si rivolge, devono essere in possesso dell’autorizzazione
amministrativa all’espletamento delle loro attività;
b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita
di pacchetto turistico (ai sensi dell’art. 85 del Codice del Consumo,
introdotto nel nostro ordinamento - a norma dell'articolo 7 della legge
29 luglio 2003, n. 229 - dal D. Lgs 6 settembre 2005, n. 206), che è
documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia
di cui all’art. 18 delle presenti Condizioni generali di contratto.
La nozione di ‘pacchetto turistico’ (art. 84 Cod. Cons.)
è la seguente:
I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti
“tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione
di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti
in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore
ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una
notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio
(omissis)... che costituiscano parte significativa del “pacchetto
turistico”.
2. FONTI LEGISLATIVE
La compravendita di pacchetto turistico, sia che abbia ad oggetto servizi
da fornire in territorio nazionale che estero, sarà disciplinato
dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione
Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles
il 23.4.1970 in quanto applicabile nonché dal Codice del Consumo
3. INFORMAZIONE OBBLIGATORIA SCHEDA TECNICA
L’organizzatore ha l’obbligo di realizzare in catalogo o
nel programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori
da inserire nella scheda tecnica del catalogo o del programma fuori
catalogo sono:
– estremi dell’autorizzazione amministrativa dell’organizzatore;
– estremi della polizza assicurativa responsabilità civile;
– periodo di validità del catalogo o programma fuori catalogo
o viaggio su misura;
– modalità e condizioni di sostituzione (Art. 89 Cod. Cons.)
– cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari, giorno
o valore.
4. PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo
contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e
sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione
delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione
del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà
relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso
l’agenzia di viaggi venditrice.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti
contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione
scritta, saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento
degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 87 comma 2
Cod. Cons. prima dell’inizio del viaggio.
5. PAGAMENTI
La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo
del pacchetto turistico, da versare all’atto della prenotazione
ovvero all’atto della richiesta impegnativa e la data entro cui
prima della partenza dovrà essere effettuato il saldo, risultano
dal catalogo, opuscolo o quanto altro.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce
clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia
intermediaria e/o dell’organizzatore la risoluzione di diritto.
6. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto,
con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo
ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori
catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato
fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle
variazioni di:
– costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
– diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali
imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli
aeroporti;
– tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed
ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma
come riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata
negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfettario del pacchetto turistico
calcolate solo sul massimo del 60% della quota.
7. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO
PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza l'organizzatore o il venditore che abbia necessità
di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto,
ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando
il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.
Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore
potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la
somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto
turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3° comma dell’articolo
8.
Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche
quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero
minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo,
o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico
acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da
caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti,
nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte
del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore
che annulla (ex art. 33 lett. e Cod. Cons.), restituirà al consumatore
il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore,
tramite l’agente di viaggio.
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al
doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore
secondo quanto previsto dall’art. 8, 4° comma qualora fosse
egli ad annullare.
8. RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali,
nelle seguenti ipotesi:
– aumento del prezzo di cui al precedente art. 6 in misura eccedente
il 10%;
– modifica in modo significativo di uno o più elementi
del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini
della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato
e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto
stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore. Nei
casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
– ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento
di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il
secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
– alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta.
Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni
lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione
(di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni
lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento
o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine
suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende
accettata.
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori
delle ipotesi elencate al primo comma, saranno addebitati – indipendentemente
dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 5/1° comma
– il costo individuale di gestione pratica (quota di iscrizione)
e la penale nella misura di sotto indicata (il calcolo dei giorni non
include quello del recesso, che deve pervenire in un giorno lavorativo
antecedente a quello di inizio del viaggio):
a) Viaggi, crociere e soggiorni individuali – IT aerei individuali:
10% della quota di partecipazione sino a 15 giorni prima della partenza;
30% della quota di partecipazione sino a 3 giorni prima della partenza.
b) Voli noleggiati – IT aerei di gruppo Europa – Viaggi
di gruppo con altri mezzi: 10% della quota di partecipazione sino a
21 giorni prima della partenza; 30% della quota di partecipazione sino
a 3 giorni prima della partenza.
c) Crociere con navi noleggiate – Voli noleggiati intercontinentali,
Israele e Medio Oriente – IT di gruppo intercontinentali, Israele
e Medio Oriente: 10% della quota di partecipazione sino a 31 giorni
prima della partenza; 25% della quota di partecipazione da 30 a 21 giorni
prima della partenza; 50% della quota di partecipazione da 20 a 11 giorni
prima della partenza; 75% della quota di partecipazione da 10 a 3 giorni
prima della partenza.
d) Nessun rimborso compete al viaggiatore che dovesse recedere dal viaggio
di qualsiasi tipo (indicati alle lettere a, b, c) nei 3 giorni precedenti
la partenza, così come nessun rimborso spetta a chi non potesse
effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti
documenti personali di espatrio ed infine nessun rimborso per il viaggiatore
che decida di interrompere il viaggio o soggiorno già intrapreso.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta
in volta alla firma del contratto.
9. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità
di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del
consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto,
dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di
prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano
di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura
pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la
soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore
per seri e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà
senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello
originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso
luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità
del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza
tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate
fino al momento del rientro anticipato.
10. SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona
sempre che:
a. l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni
lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente
comunicazione circa le generalità del cessionario;
b. il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio
(ex art. 89 Cod. Cons.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto,
ai visti, ai certificati sanitari;
c. il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le
spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione nella misura
che gli verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento
del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera
c) del presente articolo.
Le ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate
in scheda tecnica
11. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di
altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario,
nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati
sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno
attenersi all’osservanza della regole di normale prudenza e diligenza
ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio,
a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché
ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative
al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere
di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della
loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni.
Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti
i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per
l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti
dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore
del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore,
all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali
che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità
del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
12. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita
in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle
espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del
paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti
Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio
si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di
fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura
ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione
della stessa da parte del consumatore.
13. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo
dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente
dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che
da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento
è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative
autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione
dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle
prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore,
ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo
la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del
pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti
dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente
delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario
e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle
norme vigenti in materia.
14. LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento per danni alla persona non può in ogni caso essere
superiore ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali cui prendono
parte Italia e Unione Europea in riferimento alle prestazioni il cui
inadempimento ne ha determinato la responsabilità. In ogni caso
il limite risarcitorio non può superare l’importo di 50.000
Franchi oro Germinal per danni alle persone, 2.000 Franchi oro Germinal
per danno alle cose, 5000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno
(art. 13 n° 2 CCV).
15. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza
al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente
in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge
o di contratto.
L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive
responsabilità (artt. 13 e 14 delle presenti Condizioni Generali),
quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile
al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile
o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
16. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata
dal consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore,
il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente
rimedio.
Il consumatore dovrà – a pena di decadenza – altresì
sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso
di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non
oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località
di partenza.
17. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO
E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi
consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici
dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative
contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni
e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto
di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e
malattie.
18. FONDO DI GARANZIA
È istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero
delle Attività Produttive il Fondo Nazionale di Garanzia cui
il consumatore può rivolgersi (ai sensi dell’art. 100 Cod.
Cons.), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore
o dell’organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero. Il fondo deve
altresì fornire un’immediata disponibilità economica
in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione
di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349.
ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI
VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto,
di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico,
non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione
di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti
disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt.
da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative
al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni
specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di
contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole
delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici
sopra riportate: art. 4 1° comma; art. 5; art. 7; art. 8; art. 9;
art. 10 1° comma; art. 11; art. 15; art. 17. L’applicazione
di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei
relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia
delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore.
viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti
figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore,
soggiorno ecc.).
Approvate da Assotravel, Assoviaggi, Astoi e Fiavet
Il presente catalogo è stato redatto in conformità all’art.
10 (Programmi di viaggio) della Legge Regionale 16 settembre 1996 n.
27 riguardante “Disciplina dell’attività e dei servizi
concernenti viaggi e soggiorni. Ordinamento amministrativo delle agenzie
di viaggio e turismo e delega alle province” pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia del 21 settembre 1996, 3° supplemento
ordinario al n. 38.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge
n. 38/2006 La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti
la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.